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Mercoledì, 24 Aprile 2024
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Parco eolico di Nardò, Tar accoglie ricorso di Italgest

I giudici amministrativi si sono pronunciati a favore della società che ha in animo la costruzione di tre nuovi impianti. Alla base della sentenza l'incostituzionalità della normativa regionale 2006

LECCE - Una sentenza importante nella vicenda del parco eolico di Nardò è arrivata dal Tar di Lecce che ha riconosciuto fondato il ricorso della Italgest Wind relativamente alla richiesta di procedura di Via (valutazione impatto ambientale) per tre nuovi impianti.

Tutto ha avuto inizio nel 2004, quando la società presentò istanza di assoggettabilità alla valutazione dei relativi progetti. La risposta positiva della Regione Puglia, per la fase cosiddetta di screening, arrivò nel luglio del 2007 ed un anno dopo la società proponente richiesta l'attivazione della valutazione di impatto ambientale.

La Regione ha però intanto bloccato l'iter perché, alla luce di una nota interpretativa del regolamento entrato in vigore nel 2006, le nuove pale eoliche non solo avrebbero concorso alla determinazione del limite ammissibile in ogni territorio comunale, ma sarebbero stati sottoposti alla normativa stessa.

La società, dal canto suo, ha impugnato il provvedimento, attraverso gli avvocati Ernesto e Saverio Sticchi Damiani, per eccesso di potere, difetto di motivazione, incompetenza e per violazione dell'articolo 14 del regolamento nel comma in cui prevede che "i progetti presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, pur concorrendo alla definizione del suddetto parametro di controllo per i progetti successivi, ne restano comunque esclusi dalla presente applicazione".

La Regione Puglia ha risposto costituendosi in giudizio così come hanno fatto il Comune di Nardò e, ad opponendum, il Comitato per la tutela del paesaggio. Convincimento della Regione era infatti che la procedura di Via in questione fosse da valutare secondo la normativa in vigore dopo l'emanazione del regolamento, visto e considerato che, se la richiesta di assoggettabilità a Via era stata presentata nel 2004 e dunque prima del regolamento, l'istanza di attivazione della procedura di Via era stata richiesta dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso e dopo il decorso del periodo stabilito per la definizione dei procedimenti pendenti.

I giudici amministrativi - presidente del collegio Antonio Cavallari - hanno accolto il ricorso della Italgest Wind alla luce della sentenza del novembre 2010 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità di tutte le disposizione regolamentari perché in contrasto con la normativa nazionale - in particolare con il decreto legislativo 387 del 2003 - volta alla semplificazione dell'iter amministrativo per la costruzione di impianti che producono energia alternativa. Le sentenze dei giudici costituzionali, infatti, hanno secondo il Consiglio di Stato effetti retroattivi, salvo alcuni precisi limiti.

Per il legale del Comitato per la tutela del paesaggio riconosciute comunque le ragioni sostanziali degli ambientalisti

Secondo l'avvocato Portaluri, che ha difeso il Comitato ambientalista neretino insieme ai colleghi Bonsegna, Calsolaro e Risi "il punto cruciale della questione - dopo la dichiarazione di incostituzionalità del regolamento regionale del 2006 - è allora divenuto quello di stabilire se il progetto dovesse essere esaminato, come chiedeva l'impresa ricorrente, alla luce della vecchia disciplina del 2004 ovvero esaminato in base delle nuove linee guida intanto emanata nel 2010, assolutamente più restrittive, così come argomentato dal Comitato per la tutela del paesaggio neretino e dalle amministrazioni comunale e regionale".

E' opinione del legale che con la sentenza in esame il Tar ha implicitamente, ma chiaramente ritenuto che il progetto debba ritenersi assoggettato alla nuova disciplina regionale dettata dalle linee guida del 2010, applicando la quale vi è una «una elevata probabilità circa l'esito negativo della istanza» presentata da Italgest.

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