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Martedì, 16 Aprile 2024
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Tar blinda il Piano Coste. Inammissibili due ricorsi per il litorale di Nardò

Legittimate le ragioni dell’amministrazione comunale nel braccio di ferro giudiziario con un concessionario a Sant’Isidoro e con un gruppo di residenti

NARDO’ – Il Comune di Nardò incassa altre due sentenze favorevoli  nel lungo braccio di ferro  che lo vede impegnato nelle aule della giustizia amministrativa in base all’approvazione definitiva del nuovo Piano comunale delle Coste e delle sue previsioni sulla regolamentazione del litorale. Le ultime due sentenza dei giudici della prima sezione del Tar di Lecce nello specifico hanno infatti legittimato l’iter istitutivo e l’approvazione da parte del consiglio comunale nel luglio dello scorso anno del Piano delle Coste e rigettato i motivi di doglianza contenuti nei ricorsi rivenienti da un operatore commerciale e da alcuni residenti della marina di Sant’Isidoro.

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto inammissibili i ricorsi presentati dai ricorrenti privati confermando la regolarità dell’adozione dello strumento urbanistico che individua le modalità di utilizzo ecocompatibile del litorale neretino, preservando le zone di spiaggia libera, e che consente all’amministrazione di rispondere alle tante istanze degli operatori turistici che hanno avanzato richieste di concessione demaniale per l’insediamento di nuovi stabilimenti balneari. Il Comune di Nardò, peraltro, è uno dei pochi comuni pugliesi dotati di un Piano delle Coste approvato in via definitiva. Nell’ambito dei due procedimenti giudiziari, avviati nel 2017, l’amministrazione si è avvalsa dell’ausilio tecnico dell’ingegnere Antonella Fiorentino dell’ufficio Demanio ed è stato difeso in un caso dall’avvocato Fernanda Quaranta dell’ufficio legale comunale, e nel secondo ricorso in questione dall’avvocato Francesco Tuccari.

Nella prima sentenza di fine novembre il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla A&C di Luigi Cavallo, titolare di una concessione demaniale marittima a Sant’Isidoro relativa alla attività commerciale della zona. Il ricorrente aveva chiesto l’annullamento della documentazione di approvazione del Piano comunale delle Coste, per il fatto che nella cartografia allegata al piano la porzione del manufatto in cui svolge l’attività nella nuova previsione risulta in un’area destinata a spiaggia libera. Il giudice amministrativo ha evidenziato invece  che il piano stabilisce che “ai concessionari viene riconosciuto il diritto di continuare ad esercitare la propria attività nei tre anni successivi all’entrata in vigore del Piano. Pertanto, a prescindere dall’attuale collocazione dell’area e considerato che il Piano è stato approvato il 31 luglio 2017, è certo che l’attività potrà essere svolta sino al 2020”. Il nuovo Piano delle Coste di Nardò, di fatto, non impedisce quindi lo svolgimento dell’attività commerciale sino alla scadenza naturale (prorogata ex lege) della concessione demaniale sino al 2020.  

Con la seconda sentenza invece i giudici amministrativi hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai proprietari di immobili e residenze prospicienti il litorale neretino dove andranno ad insistere alcuni stabilimenti balneari (almeno 5 su sedici nella zona interresata) previsti nel nuovo piano costiero. I ricorrenti avevano chiesto l’annullamento del Piano comunale delle Coste e della delibera del consiglio comunale di approvazione , adducendo motivazioni inerenti la tutela e la salvaguardia del patrimonio costiero. Per il giudice amministrativo si tratta invece “di questioni di carattere generale, rispetto alle quali i ricorrenti, i quali agiscono uti singuli, non essendo costituiti in associazione avente ad oggetto la tutela del litorale costiero neretino, risultano del tutto privi di legittimazione attiva. I ricorrenti” recita sempre la sentenza, “pretendono sic e simpliciter di essere depositari della cura e tutela del patrimonio culturale e ambientale dell’area costiera del comune di Nardò e in tale loro autoproclamata veste hanno proposto motivi di gravame aventi carattere generale (il contrasto del Piano Comunale con il Piano Regionale oppure la salvaguardia dell’ambiente, che a loro dire imporrebbe la valutazione di incidenza ambientale), e in alcun modo lesivi delle loro posizioni individuali”.

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